Comitato Unico di Garanzia - C.U.G.

Descrizione

L’art. 7 comma 1 del d.lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), modificato dall’art.  21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 recita: “Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro  improntato al benessere organizzativo”.

L’art. 57 del d.lgs. n. 165/2001 anch’esso modificato dall’art.  21 della legge n. 183/2010 dispone al comma 1:

Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, … il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

al comma 2:

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione… Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall’amministrazione.

al comma 3:

Il Comitato Unico di Garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

al comma 4:

Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate dalle linee guida.

Direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4/2011 e n. 2 del 26 giugno 2019.

al comma 5:

La mancata costituzione del Comitato Unico di Garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

Quindi la Legge prevede l’istituzione di un Comitato Unico di Garanzia (CUG) che sostituisce, assorbendone le competenze, il Comitato Pari Opportunità e il Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing operanti in ogni Amministrazione.

Le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate quindi a garantire pari opportunità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quali elementi imprescindibili anche in termini di efficienza ed efficacia organizzativa, ovvero in termini di produttività e di appartenenza dei lavoratori stessi.

Con la Direttiva 2/19 “Misure per promuovere le Pari Opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche”, il ruolo del CUG diviene di primaria importanza e si esprime attraverso la predisposizione di una relazione sulla situazione del personale dell’ente di appartenenza riferita all’anno precedente. Tale relazione contiene anche una apposita sezione sulla attuazione del Piano triennale delle Azioni Positive che deve essere trasmessa all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), in quanto rileva ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell’Amministrazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile.

La legge assegna al CUG compiti propositivi, consultivi e di verifica che contraddistinguono il suo ruolo.

COMPITI PROPOSITIVI

  • Predisposizione del Piano triennale delle Azioni Positive per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, le condizioni di benessere lavorativo nonché prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze morali, psicologiche, mobbing, disagio organizzativo all’interno dell’Azienda. Il P.A.P.deve essere aggiornato ogni anno ai sensi della lettera f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 come Piano assorbito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO – art. 1 DPR 24 giugno 2022, n. 81).
  • Promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
  • Temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
  • Iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone mediante azioni positive;
  • Analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
  • Diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi della pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o Enti, anche in collaborazione con la Consigliera delle Pari Opportunità della Città Metropolitana e Regionale;
  • Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
  • Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codice etico e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni, violenze sessuali, morali o psicologiche, mobbing e stress lavoro

COMPITI CONSULTIVI

Il CUG svolge un’azione di prevenzione delle potenziali situazioni di    discriminazioni ed è chiamato a formulare pareri su:

  • Progetti di riorganizzazione nell’Azienda;
  • Piani di formazione del personale;
  • Orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
  • Criteri di valutazione del personale;
  • Contrattazione integrativa nei temi che rientrano nelle proprie

COMPITI di VERIFICA

  • Relazione annuale;
  • Attività di monitoraggio degli incarichi conferiti al personale dirigenziale e non, dell’indennità e posizioni organizzative al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra uomini e donne;
  • Risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di Pari Opportunità;
  • Esiti delle Azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
  • Esiti delle Azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;
  • Assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Il CUG dell’Azienda Policlinico Umberto I si è insediato il 13 giugno 2022, con un mandato di 4 anni da detta data, al fine di dare attuazione a tutte le disposizioni in materia, aggiornate dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 26/06/2019.

Il Comitato Unico di Garanzia Aziendale è un Organismo Istituzionale Indipendente a composizione paritetica e composto da:

  • componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli art.40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;
  • pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione.

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente che partecipa a tutte le riunioni qualora inserito in uno specifico gruppo di lavoro. Nella composizione del CUG è garantita la rappresentanza di tutte le componenti della Dirigenza e del Comparto, in servizio presso l’Amministrazione, sia SSN sia universitaria, compreso il personale universitario assegnato funzionalmente all’Azienda.

– Delibera n. 0000051 del 10/02/2023.

– Regolamento.

Indirizzo mail del C.U.G.: cug@policlinicoumberto1.it

Presidente: Dott.ssa Giovanna Liotta.

 

Allegati

Link

Arrow Up