Accesso civico

Accesso civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web ( art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

Blocco del paragrafo
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

Modalità per l’esercizio dell’accesso civico obbligatorio

Blocco del paragrafo
La richiesta di accesso civico obbligatorio non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) Dott.ssa Elisabetta Villarosa.

Blocco del paragrafo
L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: anticorruzione.trasparenza@pec.policlinicoumberto1.it.

In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.

A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.”

Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico ( art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).

L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

Modalità per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L’istanza deve essere redatta in forma scritta e deve indicare i dati e le informazioni rispetto ai quali si esercita il diritto d’accesso civico generalizzato.

L’istanza può essere presentata a mezzo PEC protocollo@pec.policlinicoumberto1.it, tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo e a mezzo posta.

La richiesta può essere rivolta ad uno dei seguenti destinatari:

  1. all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti secondo la competenza istituzionale, ricavabile per materia e con le indicazioni presenti nel sito del Policlinico Umberto I alla pagina Organizzazione
  2. all’Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) 0649977050-4.

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
In caso di accoglimento, il Policlinico Umberto I allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.

In caso di diniego totale o parziale di accesso civico generalizzato, la domanda di riesame va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) anticorruzione.trasparenza@pec.policlinicoumberto1.it, che deve decidere con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

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